COSA FARE QUANDO SI HA NOTIZIA DELLA MORTE O DEL DECESSO DI UNA PERSONA

Successioni Smart L’Atelier delle Successioni Prof. Avv. Franco Angeloni

Descriviamo di seguito una sequenza di attività che può porre in essere chi è interessato alla successione di una persona defunta. Limitiamo la presente descrizione agli aspetti di carattere patrimoniale.
Precisiamo innanzitutto che se si hanno dei dubbi in relazione all’avvenuto decesso di una persona, è possibile chiedere, all’ufficiale di stato civile del Comune in cui presumibilmente è avvenuto il decesso di una persona, un certificato di morte o un estratto per riassunto dell’atto di morte di tale persona.
Nel caso in cui riceviamo la notizia del decesso di una persona che conosciamo, la prima domanda da porci è se possiamo in qualche modo godere di qualche bene, somma di danaro o titoli in cui la persona avesse investito il proprio danaro.
La risposta ai predetti interrogativi non è sempre semplice. Possono infatti verificarsi le seguenti ipotesi.

L’apertura della successione legittima

Potremmo vantare dei diritti alla successione della persona defunta quali successori legittimi, ossia quali successori previsti dalla normativa vigente, soltanto se abbiamo un rapporto di parentela o di coniugio con la persona defunta, ovvero se siamo legati alla stessa da una rapporto di unione civile, disciplinata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»), in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 21°, della citata legge n. 76/2016. Il nostro codice civile stabilisce, negli articoli 565 e seguenti, degli ordini di successibili legittimi, identificando il soggetto o i soggetti che hanno diritto a ricevere per legge i beni o i diritti di una determinata persona defunta.

L’apertura della successione testamentaria

Solo nel caso in cui il defunto (o de cuius o ereditando) ha fatto testamento, si aprirà, in tutto in parte, la successione testamentaria a favore dei soggetti beneficiati mediante il testamento. La successione testamentaria è l’unica che può avvenire a favore di soggetti che non erano legati al defunto da un rapporto di parentela o di coniugo che legittimi la successione legittima.
Per le attività relative alla ricerca di eventuali testamenti del defunto rinviamo a quanto precisato nella parte del sito in cui si illustra la nostra attività di assistenza nella ricerca di testamenti.

La successione necessaria

Determinati soggetti, designati dal legislatore con il termine di “legittimari”, denominati anche “eredi necessari”, hanno comunque diritto a conseguire una porzione del patrimonio del defunto, denominata “porzione legittima”, che si calcola su una massa costituita fondamentalmente dai beni relitti dal defunto e dalle donazioni, al netto dei debiti del defunto.
I legittimari sono i soggetti previsti dagli articoli 536 e seguenti del codice civile e dall’art. 1, comma 21°, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»), e sono costituiti dal coniuge o dal soggetto legato al defunto da un rapporto di unione civile, dai figli e dagli ascendenti. Il nostro codice civile stabilisce, negli articoli 536 e seguenti, degli ordini di legittimari (o eredi necessari), identificando il soggetto o i soggetti che hanno diritto a ricevere per legge una determinata porzione legittima, fissandone l’entità e disciplinando le modalità attraverso le quali i legittimari possono conseguire quanto agli stessi spettante.

Le attività successive all’individuazione dei soggetti che hanno diritto a succedere

Una volta appurato che si ha diritto a succedere alla persona defunta, occorrerà espletare tutte le attività necessarie affinché in concreto si possa conseguire la piena titolarità delle situazioni giuridiche trasmesse dal defunto.
Tra tali attività assumono fondamentale importanza la presentazione della dichiarazione di successione (o denuncia di successione) e l’espletamento delle altre attività illustrate nel sito, quali la presentazione delle domande di voltura catastale, la presentazione alle banche ed alle Poste della documentazione necessaria per liquidare i rapporti in essere a nome del defunto, la stipula di atti di accettazione dell’eredità nonché di tutti quei negozi necessari per assicurare ai chiamati alla successione il pieno godimento dei beni, del danaro e dei titoli che gli vengono trasmessi dal defunto.

La tempistica per assumere decisioni in merito ad una successione o per espletare le varie attività

Nel diritto successorio sono previsti vari termini per l’espletamento, da parte del potenziale successore, di varie attività funzionali a conseguire il pieno godimento dei beni, del danaro e dei titoli che gli vengono trasmessi dal defunto. In questa sede ci limitiamo a richiamare l’attenzione dei potenziali interessati alle nostre prestazioni professionali sui seguenti aspetti.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data dell’apertura della successione, ossia della data della morte del defunto, o de cuius o ereditando (art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con il d. lg. 31 ottobre 1990, n. 346 (recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni»)).
Nel caso in cui il chiamato all’eredità sia possessore di beni ereditari (anche di un solo bene ereditario), non può più rinunziare all’eredità se sono trascorsi tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità senza che lo stesso abbia espletato alcuna attività ovvero, nel caso in cui abbia confezionato l’inventario entro i tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, se non ha rinunziato all’eredità entro i quaranta giorni dalla confezione dell’inventario. Pertanto, qualora si abbiano dei dubbi in ordine alla rinunzia all’eredità, nel caso del possesso di beni ereditari, occorre prendere la relativa decisione in breve tempo, in quanto, una volta decorsi tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, il chiamato all’eredità possessore di beni ereditari “è considerato erede puro e semplice”, e, pertanto, non può più rinunziare all’eredità.
Si suggerisce comunque di effettuare i dovuti approfondimenti prima di rinunziare ad un’eredità, in quanto, in base ai complessi meccanismi del diritto successorio, a seguito della rinunzia ad un’eredità (che, evidentemente, non si è ritenuto conveniente accettare) la successione potrebbe devolversi a soggetti comunque legati da stretti rapporti con il rinunziante, come nel caso in cui, in virtù della rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.), qualora il rinunziante sia figlio o fratello del defunto, vengano chiamati alla successione i figli del rinunziante.
Tizio, ad es., è chiamato alla successione del padre Sempronio, che è proprietario di una casa in stato fatiscente, in una località in cui il tenore di vita è bassissimo, di difficile commerciabilità e che richiederebbe notevoli e dispendiosi interventi di ristrutturazione per renderla abitabile. Se Tizio rinunzia all’eredità del padre Sempronio, si verificherà una successione per rappresentazione a favore del figlio di Tizio Mevio, il quale dovrà anch’egli rinunziare all’eredità entro i tre mesi dalla notizia della rinunzia del padre per evitare di ereditare un immobile neppure da lui desiderato.